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Ordinanza — n. 32156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Bentivoglio Tommaso e Fanizza Domenico risultano inammissibili, in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti (Vedi Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). I ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche (ricorso di Bentivoglio). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti (Vedi Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). I ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche (ricorso di Bentivoglio). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENTIVOGLIO TOMMASO nato a FASANO il 27/02/1991 FANIZZA DOMENICO nato a FASANO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Bentivoglio Tommaso e Fanizza Domenico risultano inammissibili, in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti (Vedi Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). I ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche (ricorso di Bentivoglio). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i