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Ordinanza — n. 32155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Propone ricorso in cassazione Surclo Luciano, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di violazione di legge e di mancanza della motivazione, relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di violazione di legge e di mancanza della motivazione, relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione censure procedurali tempestività dell'istanza di ricusazione motivi di cassazione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso in cassazione Surclo Luciano, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURDO LUCIANO nato a CASTELLANETA il 21/12/1977 avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOtalMTITAT=Tre----13-57ti;" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso in cassazione Surclo Luciano, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di violazione di legge e di mancanza della motivazione, relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Ma eo OCCI Donat