Ordinanza — n. 32154/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi proposti da Buffi Antonio e Biffi Gemma risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000 per i reati in contestazione (art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000) i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; al momento della decisione impugnata, pertanto i reati (commessi il 30 settembre 2011 e fino al 28 settembre 2012) non risultavano prescritti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17 comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000 per i reati in contestazione (art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000) i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; al momento della decisione impugnata, pertanto i reati (commessi il 30 settembre 2011 e fino al 28 settembre 2012) non risultavano prescritti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIFFI ANTONIO nato a BRINDISI il 03/08/1948 BIFFI GEMMA nato a MESAGNE il 31/12/1979 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da Buffi Antonio e Biffi Gemma risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000 per i reati in contestazione (art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000) i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; al momento della decisione impugnata, pertanto i reati (commessi il 30 settembre 2011 e fino al 28 settembre 2012) non risultavano prescritti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14