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Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Pignatelli Francesco risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04

Parole chiave

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asserzione difendibile legittimazione a ricorrere petizione d'eredità gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale azione di paternità

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a TARANTO il 03/06/1998 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Pignatelli Francesco risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04