Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Pignatelli Francesco risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a TARANTO il 03/06/1998 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Pignatelli Francesco risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04