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Ordinanza — n. 32152/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Iannotta Cristina e D'Addio Massimo risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comrna 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

Regesto Legislator

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art 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comrna 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena rinuncia alla motivazione remissione della pena indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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art 129 cod. proc. pen
Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ADDIO MASSIMO nato a CAPUA il 12/12/1989 IANNOTTA CRISTINA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 11/08/1995 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE[dato avviso alle parti; i '7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Iannotta Cristina e D'Addio Massimo risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comrna 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta, quindi, ammissibile un ricorso volto a sindacare la motivazione per la mancata applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. o per la determinazione della pena, tranne nelle ipotesi di pena illegale che nel caso non sussiste. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i