Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da De Santo Beniamino, come integrato dalla memoria con motivi aggiunti, risulta inammissibile per mancanza della procura speciale al difensore. Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTO BENIAMINO nato a COSENZA il 09/06/1985 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da De Santo Beniamino, come integrato dalla memoria con motivi aggiunti, risulta inammissibile per mancanza della procura speciale al difensore. Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il