Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da De Santo Beniamino, come integrato dalla memoria con motivi aggiunti, risulta inammissibile per mancanza della procura speciale al difensore. Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico esame di cassazione ricusazione del pubblico ministero procedure di ricorso revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTO BENIAMINO nato a COSENZA il 09/06/1985 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da De Santo Beniamino, come integrato dalla memoria con motivi aggiunti, risulta inammissibile per mancanza della procura speciale al difensore. Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdiziorali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato). (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276080 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il