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Ordinanza — n. 32149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Strangio Antonio, come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 625 bis cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 - 01). In conseguenza, nessun errore di fatto valutabile ex art. 625 bis cod. proc. pen. risulta commesso nella decisione della Cassazione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritardo ingiustificato dell'azione penale remissione della pena restituzione del termine scaduto termine suppletorio di grazia intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 625 bis cod. proc. pen
In conseguenza, nessun errore di fatto valutabile ex art. 625 bis cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO ANTONIO nato a LOCRI il 17/02/1975 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE dI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Strangio Antonio, come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 - 01). In conseguenza, nessun errore di fatto valutabile ex art. 625 bis cod. proc. pen. risulta commesso nella decisione della Cassazione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci