Ordinanza — n. 32147/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Dallaturca Luca risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto (per il ricorrente nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup.), deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32147/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLATURCA LUCA nato a PARMA il 27/06/1995 avverso la sentenza del 25/08/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAavviso alle par---7;711 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Dallaturca Luca risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto (per il ricorrente nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup.), deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:
«In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). La qualificazione del fatto così come risultante nell'imputazione non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore.
Si tratta di una valutazione di merito; del resto, si discute sempre di 100 grammi circa di cocaina, per alcune imputazioni, non di una quantità estremamente minima. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così