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Ordinanza — n. 32145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Propone ricorso in cassazione Cirillo Gaetano, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'offensività della condotta (idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante). Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per la mancanza di offensività della condotta) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Lo stesso, peraltro, risulta generico in quanto non si riferisce a prove acquisite nel processo, ma affronta la questione in modo solo teorico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per la mancanza di offensività della condotta) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Lo stesso, peraltro, risulta generico in quanto non si riferisce a prove acquisite nel processo, ma affronta la questione in modo solo teorico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi validi reati qualificati contro gli stupefacenti motivazione sufficiente motivi medici motivazione inadeguata delle censure costituzionali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GAETANO nato a NAPOLI il 08/12/1972 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso in cassazione Cirillo Gaetano, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'offensività della condotta (idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante).

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per la mancanza di offensività della condotta) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Lo stesso, peraltro, risulta generico in quanto non si riferisce a prove acquisite nel processo, ma affronta la questione in modo solo teorico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente