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Ordinanza — n. 32143/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and repetition of second-instance appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mariani Fulvio inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant reiterated the same arguments used in the second instance without providing specific legal criticisms of the lower court's reasoning regarding his liability for a tax declaration omission. The court upheld the dismissal because the appeal lacked novelty and merely repeated merits arguments already rejected, violating the principle of inadmissibility for repetitive litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds identical to those of the second instance judgment, which have been substantively rejected, or if it is characterized by generic and repetitive complaints lacking specific legal critique.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal repetition of grounds merits review Cassation procedure dichiarazione dei redditi inchiesta per frode fiscale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI FULVIO nato a AVEZZANO il 23/12/1967 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mariani Fulvio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione dell'anno 2013.

2. Relativamente al superamento della soglia il ricorrente reitera le motivazioni dell'appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza che correttamente evidenzia la validità dell'accertamento induttivo come puntualmente ricostruito dal teste Tarquini, funzionario dell'Agenzia delle entrate, ..44 3)-jr.firP u ,:,a1:. A.zraiLece-A-Lie Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos