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Ordinanza — n. 32142/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32142/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Vitto Matteo risulta inammissibile. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish). (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 - dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 26415301).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò vale anche per eventuali attenuanti non considerate nel patteggiamento; del resto, il ricorrente si lamenta, non del mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (che risulta applicata), dell'assenza di prova di un elemento per il riconoscimento dell'attenuante (il versamento della somma di euro 1.000,00). Mancherebbe, comunque, l'interesse all'impugnazione in quanto il riconoscimento dell'attenuante è circostanza sicuramente favorevole al ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti attenuazione della pena infrazione privilegiata dipendenza da sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTO MATTEO nato a MONOPOLI il 05/11/2000 avverso la sentenza del 28/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO Lato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vitto Matteo risulta inammissibile. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish). (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 - dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 26415301).

Ciò vale anche per eventuali attenuanti non considerate nel patteggiamento; del resto, il ricorrente si lamenta, non del mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (che risulta applicata), dell'assenza di prova di un elemento per il riconoscimento dell'attenuante (il versamento della somma di euro 1.000,00). Mancherebbe, comunque, l'interesse all'impugnazione in quanto il riconoscimento dell'attenuante è circostanza sicuramente favorevole al ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso