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Ordinanza — n. 32140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual arguments and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mici Jozef inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued the lower court failed to properly assess personal use, but the court noted the decision was well-motivated by evidence of drug distribution, hidden substances, and unexplained cash holdings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic factual arguments without specific legal criticism or if the lower court's decision is adequately motivated without contradictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual arguments lack of legal criticism drug trafficking evidence procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, para. 5 T.U. stup.
Anche per il quinto comma dell'art. 73 T.U.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICI JOZEF nato a GAETA il 17/11/2001 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mici Jozef è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale, reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale e al fatto che parte delle sostanze era stata portata in strada dal ricorrente dove è stato direttamente visto dalla P.G. nell'atto di inizio della cessione ad un soggetto poi fermato. Altra parte della droga era in casa, occultata; inoltre, era in possesso di somme di denaro non giustificate (oltre 10.000,00 euro) se non in modo generico dal padre ("frutto di una sua attività commerciale"). Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche di legittimità, alla decisione impugnata (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 2.

1. Anche per il quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il numero non trascurabile di dosi di stupefacenti di natura diversa (120 dosi di cocaina e 13 di marijuana) e le ingenti somme rinvenute, indici di spaccio continuo e organizzato.

3. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali. La pena, del resto, è stata irrogata al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen