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Ordinanza — n. 32139/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific criticism regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe D'Andrea inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific legal or factual critiques of the second-instance judgment. The court upheld the lower court's reasoning on sentencing and recidivism, noting that the first-instance decision was sufficiently motivated and that the appeal failed to demonstrate a specific error.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and lacks specific criticism of the lower court's adequately motivated decisions on sentencing and recidivism.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility sentencing motivation requirements recidivism specific reasoning Cassation procedural limits manifest unfoundedness grounds gravi addebiti penali altri capi d'accusa esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
(In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/02/1975 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da D'Andrea Giuseppe è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, afferentiL al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello ha motivato sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sia sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali, comunque espressivi di pericolosità. Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv. 27478201).

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, ed una pena vicina al minimo edittale; del resto, in tema di determinazione della pena, nel c:aso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am