Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Propone ricorso in cassazione Arasomwan Osakwe David, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omeàa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali annullamento del lodo arbitrale sanzione sostitutiva ricorso straordinario per nullità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso in cassazione Arasomwan Osakwe David, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omeàa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARASOMWAN OSAKWE DAVID nato il 10/09/1989 avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOr to avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso in cassazione Arasomwan Osakwe David, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omeàa motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14/(04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Mat