Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely theoretical rather than a factual re-evaluation of non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe single-judge court of Milan convicted Hasan Tumer of a crime under Article 4 of Law No. 110/1975, granting a minor offense mitigation. The defense appealed to the Court of Cassation, arguing for a non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected the appeal as inadmissible because it merely recited theoretical aspects of the institution without re-evaluating the factual grounds for non-prosecution already established in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not re-evaluate the facts or the application of law to the specific case but instead merely recites theoretical aspects of an exclusion of punishability institution.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMER HASAN nato il 15/03/1971 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il giudice monocratico del Tribunale di Milano ha condannato Hasan Tumer per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, commesso a Milano il 30/1/2021, con riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - con unico motivo di impugnazione - erronea applica- zione di legge penale per la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Con nota del 1° giugno 2023, la difesa del Tumer ha chiesto l'accoglimento del motivo di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile per la sua natura rivalutativa, poiché - a fronte delle congrue ragioni di diniego dell'invocata causa di esclusione della punibilità espresse nell'impugnata sentenza - si limita a ricapitolare i profili teorici dell'istituto e a ritenerlo applicabile alla vicenda in esame. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente