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Ordinanza — n. 32060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest contradiction in sentencing motivation regarding subjective element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim of contradictory reasoning regarding the subjective element of the offense. The lower court explicitly justified the nine-month sentence and fine based on the severity of the incident, the nature of the weapons used, and the defendant's criminal history. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the contested judgment provides explicit and coherent motivation for the penalty, and the alleged contradiction is not manifest or capable of affecting the outcome.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest unfoundedness subjective element offense sentencing motivation procedural costs porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AWAY NOURI nato il 09/11/1974 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato Away Nouri per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo della contravvenzione in rapporto alla dosimetria della pena, mantenuta intatta nonostante la sentenza di appello abbia individuato nella mera colpa l'elemento soggettivo della contravvenzione.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della fissazione della pena in nove mesi di arresto ed C 1.500 di ammenda, alla luce della notevole gravità della vicenda, anche se ascrivibile a titolo di colpa, per il numero e le caratteri- stiche degli oggetti atti all'offesa — addirittura, tra gli altri, un machete della lunghezza di 50 centimetri — e per la negativa personalità dell'Away, gravato da numerosi precedenti penali. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden