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Ordinanza — n. 32058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to premature application of Cartabia reform not yet in force at filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it sought the anticipatory application of the Cartabia reform, which was not yet in force at the time of filing. Although the appeal argued for the application of more favorable substitute penalties, the Court noted that the reform's entry into force was postponed to December 30, 2022. Consequently, the Court applied the transitional provisions allowing such requests only after the sentence became final, rejecting the request and ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 20 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal requesting the anticipatory application of a penal reform not yet in force at the time of filing is inadmissible, unless specific transitional provisions for pending cases allow the request after the sentence becomes final.

Parole chiave

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premature application of law Cartabia reform substitute penalties transitional provisions inadmissible appeal penal procedure finality of sentence revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Foggia che aveva condannato Raffaele Palena per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.
Art. 20 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di consentire al giudice di merito di valutare l'applicazione della normativa più favorevole dell'art. 20 bis cod.
D. Lgs. n. 150 del 2022
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Va però rilevato che, a tenore dell'art. 95 d.lgs.
Art. 666 cod. proc. pen.
689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza».
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Legge n. 689 del 1981
art. 20 bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di consentire al giudice di merito di valutare l'applicazione della normativa più favorevole dell'art. 20 bis cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen
689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza».
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/03/1993 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Foggia che aveva condannato Raffaele Palena per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di consentire al giudice di merito di valutare l'applicazione della normativa più favorevole dell'art. 20 bis cod. pen. (pene sostitutive delle pene detentive brevi) introdotta con D.

Lgs. n. 150 del 2022, cosiddetta riforma Cartabia. Il ricorso è inammissibile, in quanto postula l'applicazione anticipata di una normativa che al momento del ricorso (2/11/2022) non era ancora vigente, essendo stata posticipata l'entrata in vigore della riforma al 30/12/2022. Va però rilevato che, a tenore dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e succes- sive modifiche, è applicabile al caso di specie la norma transitoria che prescrive: «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza».

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre