Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for acquittal under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court had convicted the appellant for violating the re-entry ban, and the appellant argued a lack of motivation regarding acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appealed judgment explicitly detailed the appellant's full awareness of the violation and the reasoning for excluding statutory acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a generic lack of motivation regarding acquittal grounds is inadmissible if the lower court's decision explicitly addresses and refutes the specific statutory causes for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMACI PAVLIN nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato Pavlin Smaci per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Ravenna il 30/11/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della ritenuta piena consapevolezza dello Smaci di avere violato il divieto di reingresso in Italia, contenuto nel decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, debitamente tradotto in lingua veicolare.
L'intero apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, dunque, converge nell'escludere la sussistenza di cause di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente