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Sentenza — n. 32056/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32056/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI FRANCESCO nato a FORLI il 25/12/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì, dichiarava Francesco Crisafulli non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Forlì il giorno 11 agosto 2016. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianluca Betti, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertata nel 2016, era già prescritta alla data della sentenza di appello.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 32056/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. in ordine al reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Forlì il giorno 11 agosto 2016. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianluca Betti, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertata nel 2016, era già prescritta alla data della sentenza di appello.

Parole chiave

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punibilità scemata imputabilità momento del reato ritardo scusabile dubbio circa il carattere di infrazione irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì, dichiarava Francesco Crisafulli non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI FRANCESCO nato a FORLI il 25/12/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì, dichiarava Francesco Crisafulli non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Forlì il giorno 11 agosto 2016. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Gianluca Betti, deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertata nel 2016, era già prescritta alla data della sentenza di appello.

Le ragioni di impugnazione sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al contenuto del dedotto motivo di censura, che era stato illustrato anche nelle conclusioni scritte del giudizio di appello (allegate al ricorso), si rileva la fondatezza dell'impugnazione, in quanto la contravvenzione - considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione per emergenza sanitaria, nonché i periodi di sospensione del processo per altre ragioni - si è estinta al più tardi nel febbraio 2022.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. Invero: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis