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Ordinanza — n. 32055/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to missed thirty-day appeal deadline against criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file the appeal within the mandatory thirty-day period following the first-instance judgment. Although the defense argued the defendant was absent from the trial, the court found he was present on the hearing date, rendering the appeal untimely. Consequently, the appeal was rejected as generic and baseless, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must be filed within thirty days of the judgment; failure to do so renders it inadmissible regardless of alleged absence, with rescission being the sole remedy for procedural errors.

Parole chiave

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criminal appeal deadline inadmissible cassation missed thirty days procedural default rescission of judgment ritardo ingiustificato violazioni delle norme procedurali termini di prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 629 bis cod. proc. pen.
In ogni caso, il rimedio esperibile per tale situazione è la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, -al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 629 bis cod. proc. pen
In ogni caso, il rimedio esperibile per tale situazione è la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, -al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUTERUCCIO MAIKOL nato a BELVEDERE MARITTIMO il 19/06/1990 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da Maikol Cauteruccio avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011, e che dunque veniva dichiarata esecutiva. Infatti, detta sentenza - deliberata il 21/9/2021 - con motivazioni depositate entro 15 giorni, poteva essere appellata nel termine di trenta giorni, inutilmente decorso alla data di presentazione del gravame - 17 marzo 2022 - presso la cancelleria del Tribunale di Bologna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea dichiarazione di assenza dell'imputato, rilevando che il processo era stato celebrato senza la sua partecipazione necessaria. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'imputato Maikol Cauteruccio risultava presente all'udienza del 21/9/2021, in cui era stata decisa la causa, con motivazioni depositate il giorno 23/9/2021. Ne deriva la correttezza del rilievo di tardività dell'appello da parte della Corte territoriale.

In ogni caso, il rimedio esperibile per tale situazione è la rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, -al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pre