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Ordinanza — n. 32054/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding sentencing calculation under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued that the six-month sentence and fine were below the statutory minimum, but the lower court had explicitly detailed the reasoning based on the possession of two significant cutting weapons, a heavy criminal record, and the application of generic mitigating circumstances. The court rejected the claim because the sentencing decision was fully motivated and did not violate the edictal minimums.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and is manifestly unfounded, as the lower court's detailed reasoning on sentencing factors precludes a claim of generic violation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds manifest unfoundedness sentencing calculation edictal minimum violation Italian criminal procedure costs of proceedings violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO IVANO nato a FAENZA il 23/02/1974 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato Ivano Imperato per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in relazione al dato di non essere coincidente con il minimo edittale. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della fissazione della pena in sei mesi di arresto ed C 1.200 di ammenda - detenzione di due armi da taglio di dimensioni significative, impressionante mole di precedenti penali, anche per reati contro la persona - con concessione, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il President