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Ordinanza — n. 32053/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison release denial due to disciplinary infractions and lack of global rehabilitation assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of early release for Giuseppe Licata. Licata argued that the tribunal failed to globally evaluate his rehabilitation efforts, focusing instead on specific disciplinary infractions. The court ruled that the lower court correctly identified these infractions as evidence of incomplete social reintegration, justifying the partial denial of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p., Art. 103 Reg. Es. 0.P.: The court must evaluate the global rehabilitative work of the detainee; disciplinary infractions demonstrating incomplete adherence to the social reintegration treatment justify the denial of early release benefits.

Parole chiave

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early release denial disciplinary infractions social reintegration rehabilitation assessment prison benefit appeal partial release refusal Cassation inadmissibility assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione all'art. 54 0.P, e all'art.
Art. 103 Reg. Es. 0.P.
54 0.P, e all'art. 103 Reg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA GIUSEPPE nato a LICATA il 16/12/1965 avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo avanzato da Giuseppe Licata, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, il quale si doleva del parziale diniego della liberazione anticipata per tre semestri, a causa dei gravi illeciti disciplinari commessi nelle date del 13/12/2019, del 9/5/2020, del 24/1/2021 e del 16/10/2021. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione all'art. 54 0.P, e all'art. 103 Reg.

Es. 0.P., per non essere stata valutata globalmente l'opera di rieducazione avviata dal detenuto, ma soltanto enfatizzate le infrazioni disciplinari addebitate al Licata. Il ricorso è inammissibile perché prospetta vizi di legittimità non emer- genti dall'impugnata ordinanza, che ha dato corretta ed esaustiva motivazione del rilievo attribuito alle varie infrazioni disciplinari, espressive di incompleta adesione al trattamento risocializzante e quindi giustificative del parziale rigetto del beneficio della liberazione anticipata per i semestri interessati dalle contestate violazioni.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Licata deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi