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Ordinanza — n. 32052/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity in challenging the appellate court's discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32052/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the appellate court's discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that the lower court erred in rejecting specific arguments regarding the duration and gravity of the criminal act, but the Court found the appeal too generic compared to the detailed reasoning provided by the first instance judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 n. 1 lett. c) c.p.p.; Art. 581 comma 1 lett. a), c), d) c.p.p.: A cassation appeal challenging the appellate court's discretionary balancing of generic mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if it lacks specific arguments and merely repeats the generic grounds already exhaustively examined and justified by the first instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of appeal discretionary balancing of circumstances generic mitigating factors frivolous litigation costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 n. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che Giuseppe Ambra ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 591 comma 1 n.
Art. 581 comma 1 lett. a), c) e d) cod. proc. pen.
in relazione all'art. 581 comma 1 let.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/03/1988 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Ambra ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 591 comma 1 n. 1 let.

c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1 let. a), c) e d) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità da parte della Corte di appello di Napoli della declaratoria di inammissibilità, per aspecificità dell'impugnazione, rimarcando come con l'atto di gravame s'invocava un più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti con argomentazioni puntuali e mirate; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché correttamente, a fronte della genericità del motivo di appello, la Corte territoriale l'ha reputato inammissibile, ove confrontato con la congrua motivazione fornita dal primo giudice sul punto; ricordato che in tema di circostante attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la «perduranza della determinazione criminosa, l'eclatante gravità dell'azione criminosa consistita nel lancio di bombe contro un fabbricato dove abitavano esponenti di un clan avversario; elevata capacità a delinquere dimostrata dal ruolo di primo piano dallo stesso svolto»; rilevato altresì che i giudici di merito non hanno trascurato di prendere in considerazione gli elementi allegati dalla difesa, ma li hanno correttamente ritenuti identicamente riproduttivi di argomenti già esaminati e la Corte a ragione ha ritenuto che la doglianza contenuta nell'atto di appello fosse priva di reale confutazione della motivazione resa dal primo giudice in punto di bilanciamento in termini di equivalenza le circostanze eterogenee; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere este