Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as compliance judgment cannot expand original pandemic-era video visit authorization scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that a compliance judgment strictly implements the original order without allowing new requests. The detainee argued that recent jurisprudence permits video visits regardless of pandemic restrictions, but the court held the compliance proceeding is limited to executing the specific authorization granted during the emergency. Consequently, the court found no legal error and rejected the attempt to broaden the scope of the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.; The compliance judgment serves solely to execute the original judicial order and cannot admit novel requests or expand the scope of the statuizione established in the prior decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
compliance judgment video visits pandemic restrictions scope limitation cassation inadmissibility penitentiary administration emergency measures permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.
Con l'ordinanza del 9/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 30/3/2021 che aveva accolto parzialmente il reclamo ex art. 35 bis O.P.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996
Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Attanasio, Rv. 282482
Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Attanasio, Rv. 282482).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a PATERNO il 01/12/1955 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza del 9/6/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 30/3/2021 che aveva accolto parzialmente il reclamo ex art. 35 bis O.P. del detenuto Salvatore Rapisarda, ristretto in regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., consentendogli di effettuare il colloquio periodico con i familiari mediante videochiamata Skype o simili, per l'intera vigenza delle disposizioni limitative della libertà di circolazione a causa dell'emergenza pandemica in atto.

Con l'ordinanza in epigrafe, qui impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto la richiesta di ottemperanza dell'ordinanza del 30/3/2021 avanzata da Salvatore Rapisarda, rimarcando che il giudizio di ottemperanza è teso a dare attuazione alla statuizione contenuta nell'ordinanza di cui si chiede l'esecuzione, senza possibilità di introdurre ampliamenti dell'originaria domanda: nella specie, l'oggetto dell'ottemperanza era circoscritto al riconoscimento del diritto del detenuto a svolgere colloqui in videoconferenza esclusivamente per il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali relative alla pandemia da Covid-19, cessata la quale è venuta meno la ragione dell'autorizzazione a dette videoconferenze.

Invero, esulano da detta autorizzazione eventuali difficoltà dei congiunti a raggiungere il luogo di detenzione o altre ragioni collegate allo stato di salute dei familiari. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, deducendo violazione della legge penale, in quanto l'esegesi di questa Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto ai video-colloqui con i congiunti per tutti i casi di difficoltà ad effettuare colloqui in presenza, senza subordinarlo alla normativa di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Ritenuto che il ricorso non sviluppa alcun tipo di doglianza idonea a scalfire la linearità del ragionamento giudiziale che ha negato il preteso ampliamento del giudizio di ottemperanza. Tale istituto, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996;

Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Attanasio, Rv. 282482). Pertanto, nonostante l'ordinanza stessa abbia riconosciuto che la giurisprudenza di questa Corte ha talora ampliato i limiti per il riconoscimento dei video-colloqui, ammettendoli anche in situazioni che esulano dalla stretta emergenza sanitaria, nel caso di specie il giudizio di ottemperanza doveva limitarsi ad assicurare l'attuazione dell'autorizzazione ai video-colloqui nei limiti in cui erano stati riconosciuti nell'ordinanza oggetto di giudizio di ottemperanza. Pertanto, non è ravvisabile alcun vizio di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.