Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding continuity of criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to recognize the continuity of five distinct criminal acts, arguing they shared homogeneity and temporal proximity. The court rejected these claims, ruling that the lower judge correctly identified the distinct criminal designs and that the appellant's arguments sought an impermissible alternative interpretation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal challenging the refusal to recognize the continuity of criminal acts is inadmissible if the complaints are manifestly unfounded and seek an alternative reading of the facts not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 16/02/1963 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di BEVILACQUA COSIMO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra le sentenze:
1) Tribunale di Palmi 27/4/2015 false dichiarazioni in materia di gratuito patrocinio, commesso il 15/5/2012 a Palmi;
2) Tribunale di Milano del 18/12/2014, truffa in concorso, commessa l'8/9/200° ad Arluno;
3) Tribunale di Brescia del 18/4/2016, truffa, commessa il 10/12/2009 a Brescia;
4) Tribunale di Palmi del 12/7/2018, ricettazione in concorso, commesso in data antecedente e prossima al giugno 2009 in luogo sconosciuto;
5) Tribunale di Reggio Calabria del 30/1/2017, false dichiarazioni in materia di gratuito patrocinio, commesso a Reggio Calabria il 30/12/2012. Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto nel dovuto conto dell'omogeneità delle condotte, tutte reati contro il patrimonio o a questi assimilabili, e la ridotta distanza temporale tra i fatti, quanto meno tra quelli di cui alle sentenze sub 2, 3 e 4 da una pare e 1 e 5, dall'altra;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto emerge l'abitualità a delinquere del condannato caratterizzata dalla specializzazione da questo dimostrata quanto ai reati contro il patrimonio e che i fatto che i reati di cui ai numeri 1 e 5 sono solo omogenei ma, in quanto commessi davanti ad autorità giudiziarie diverse, risultano essere inseriti in un medesimo disegno criminoso (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a