Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding continuity of crimes due to lack of criminal design identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject continuity of crimes for fraud and embezzlement was legally sound. The appellant argued for a unified criminal design based on minimal time gaps and shared profit motives, but the court found no specific indicators beyond a general propensity for property crimes. Consequently, the court affirmed the lower court's refusal to apply the favorable continuity rule and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The continuity of crimes requires a specific criminal design identifiable from the first offense; a mere common profit motive without other specific indicators is insufficient to establish such continuity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI ANDREA (CUI 05560T0) nato a VERONA il 27/09/1982 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; a la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di MANTOVANI ANDREA di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto di alcune sentenze è ha respinto la medesima istanza in relazione alle pronunce che si riferiscono a episodi di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi dall'imputato nel corso di tre anni e con modalità del tutto diverse tra loro (sentenze sub 1, 2, 3, 5 e 7 tra quelle indicate nell'ordinanza);
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato la sostanziale omogeneità dei reati e che, quanto meno per alcuni di questi, la distanza temporale tra i fatti sarebbe minima e comunque non sarebbe decisiva; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerato che l'unica circostanza evidenziata è rappresentata esclusivamente il comune fine di lucro- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore se non una generica propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend