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Ordinanza — n. 32047/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on joinder of offenses due to lack of criminal design identity and temporal proximity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to join two separate convictions for aggravated theft and money laundering. The appellant argued that the crimes were substantively homogeneous and that the time gap between them should not preclude joinder under Article 81 of the Penal Code. The court ruled that the criminal design must be identifiable from the start of the first offense, a connection not supported by the facts given the long delay and the fact the second crime occurred after the first trial began.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The joinder of offenses requires a continuous criminal design identifiable from the commission of the first crime, which is absent when a significant time gap exists and the second offense occurs after the first trial has commenced.

Parole chiave

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joinder of offenses criminal design identity temporal proximity Article 671 c.p.p. Article 81 c.p. inadmissible appeal procedural joinder reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI MARIO nato a ROSSANO il 29/01/1972 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di LO PRESTI MARIO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Castrovillari, irrevocabile il 25/2/2022, per il reato di furto aggravato, commesso a Corigliano-Rossano il 3/7/2019 e quelli di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, irrevocabile il 1°/2/2022 per il reato di ricettazione, commesso a Rossano in data 29/6/2016;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato la sostanziale omogeneità dei reati e che la distanza temporale tra i fatti non sarebbe decisiva; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - considerate la distanza temporale tra i fatti e la circostanza che il secondo reato è stato commesso dopo che il ricorrente era stato processato per il primo fatto- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.