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Ordinanza — n. 32046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reviewing merits of criminal liability and justification defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after converting it from an appeal to a cassation request. The appellant argued that the lower court failed to evaluate a justified reason for carrying a knife in a public place. The court ruled that such arguments regarding criminal liability and justification fall within the exclusive discretionary appreciation of the trial judge and are not reviewable by the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A cassation request converted from an appeal against a non-appealable sentence is inadmissible if it contains only arguments regarding the merits of criminal liability or justification, which are reserved to the judge of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal liability review justification defenses merits non-appealable sentence discretionary appreciation judge motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 606 cod. proc. pen
Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA STEFANO nato a CATANIA il 11/01/1972 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di condanna di Stefano Giuffrida alla pena di C 1.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, accertate in Milazzo il 26/11/2018. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione del Giuffrida, in quanto non si era vagliata la sussistenza di un giustificato motivo per il porto in luogo pubblico del coltello a serramanico.

Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationis - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella in esame, che ha inflitto la pena dell'ammenda, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi. Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità e alla sussistenza di cause giustificative, che costituiscono profili riservati all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi