Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding crime identity and temporal distance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Savarino Loreto inadmissible, ruling that his complaints were manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to consider the identity of the criminal charge and the substantive homogeneity of the acts, despite the temporal distance between them. The court rejected this, stating that the criminal design must be traceable from the first offense and that the specific indicators required for the favorable continuity rule were absent in the case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuity of crimes requires a traceable criminal design from the first offense, and temporal distance alone does not preclude application if specific indicators of homogeneity exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARINO LORETO nato a CHICAGO( STATI UNITI AMERICA) il 01/10/1975 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SAVARINO LORETO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 6/4/2022, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Gela-Palermo in data anteriore e prossima all'agosto 2012 e quelli di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, irrevocabile l'11/2/2016 per il medesimo reato, commesso a Ficarazzi in data 24/8/2013;
Rilevato che con il ricorso e la memoria pervenuta il 20/6/2023 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato l'identità del titolo di reato e la sostanziale omogeneità delle condotte a poco o nulla rilevando la presunta distanza temporale tra i fatti; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - considerate la distanza temporale tra i fatti e la diversa modalità di commissione degli stessi, oggetto di specifica e attenta valutazione- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.