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Ordinanza — n. 32043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to apply continuous offense rule due to temporal distance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request to treat multiple thefts as a continuous offense. The appellant argued that the crimes were substantively identical and homogeneous despite a time gap, but the court found no specific criminal design linking the 2010 and 2013 acts. Consequently, the court held that the appellant's complaints were manifestly unfounded and sought to force an alternative reading not permitted in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The request to apply the continuous offense rule requires a specific criminal design traceable from the first act; mere homogeneity of conduct and temporal distance are insufficient to establish such continuity.

Parole chiave

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continuous offense rule temporal distance between crimes criminal design identification inadmissibility of appeal substantive homogeneity of acts reiterazione di reati penali reato continuato furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA COGNATA GASPARE nato a GELA il 24/06/1985 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; !Oh' Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di LA COGNATA GASPARE di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 7/12/2020, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen, commesso a Gela il 9/12/2010 e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 29/4/202, irrevocabile il 15/5/2021, per i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. commessi in data antecedente e prossima il 15/11/2013;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato l'identità del titolo di reato e la sostanziale omogeneità delle condotte a poco o nulla rilevando la presunta distanza temporale tra i fatti; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerate la distanza temporale tra i fatti, la ricettazione oggetto della prima sentenza nell'anno 2010 gli altri due reati, seppure omogenei, sicuramente commessi in data successiva alla commissione dei furti avvenuti nell'anno 2013- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm