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Ordinanza — n. 32041/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and procedural irregularities regarding the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppa Altieri inadmissible due to the lack of specific grounds in the appeal act and procedural irregularities. While the appellate court had partially accepted arguments regarding sentencing, the cassation court found the appeal's criticism of omitted evaluation to be too general and failed to specify the legal and factual elements for review. Consequently, the appeal was rejected, and Altieri was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The appeal act must precisely set forth the legal and factual grounds for review; a general criticism of omitted evaluation without specific content is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity procedural irregularities cassation review fine fund penalty appellate court legal grounds

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppa Altieri ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, incidendo esclusivamente sul trattamento sanzionatorio che ha riportato a legalità, e deduce, con un unico articolato motivo, il mancato confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.

Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello riguardavano il difetto di prova dell'elemento psicologico e la dosimetria della pena e che tale ultima doglianza è stata parzialmente accolta; ritenuto, quanto all'elemento psicologico, che la Corte territoriale ha motivato congruamente indicando gli elementi sulla base dei quali ritenere l'irrilevanza della buona fede dell'imputato che, dal canto suo, nulla ha allegato al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I