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Ordinanza — n. 32039/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for early release due to disciplinary infraction showing lack of reintegration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Antonino Spartà's request for early release. The Tribunal confirmed the denial based on a disciplinary infraction involving unauthorized visitors during a video call, which the court deemed a clear sign of non-adherence to the reintegration process. The Supreme Court found the lower judges correctly applied legal principles regarding the evaluation of conduct over specific semesters and rejected the appellant's arguments as repetitive and insufficient to overturn the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 103 D.P.R. 30/06/2000 n. 230: The court must evaluate external conduct over specific semesters to determine participation in reintegration, where a disciplinary infraction reflecting a refusal of socialization justifies denying early release benefits.

Parole chiave

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early release benefits disciplinary infraction reintegration process semestral evaluation Cassazione appeal prison conduct socialization refusal attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. pen.
Art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra
280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, Tabet
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace
È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv.
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Sentenza — n. 18590/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against partial grant of early release due to procedural inadmissibility and lack of merit.
Ordinanza — n. 3815/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for early release due to disciplinary infractions and lack of social reintegration. The court ruled the prisoner's conduct violated the requirement for active participation in rehabilitation. The decision emphasizes that external behavior, not just internal progress, determines eligibility for parole benefits. The court found the lower tribunal correctly applied legal standards regarding disciplinary violations. The appeal was rejected because the prisoner failed to demonstrate genuine adherence to the reintegration process. The final judgment upheld the denial of early release based on established legal principles. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. This case clarifies the criteria for evaluating prisoner behavior in Italian parole proceedings.
Sentenza — n. 34163/2024 — snpen
Cassation court partially allows appeal for lack of motivation on one semester while dismissing the other for lack of logical flaws.
Ordinanza — n. 12029/2022 — snpen
Recourse dismissed for inadmissibility due to lack of evidence regarding participation in reeducation work.
Sentenza — n. 25496/2024 — snpen
Cassation court annuls prison supervision order due to contradictory evaluation of disciplinary misconduct across different semi-annual periods.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' ANTONINO nato a MESSINA il 20/02/1962 avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che AntonieSpartà ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato, in relazione al semestre di pena espiata dal 25 aprile 2020 al 24 ottobre 2020; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel pertinente semestre ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purché esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311).

È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando - anche attraverso l'esplicito richiamo alla motivazione del Magistrato di sorveglianza - il rigetto della liberta anticipata in relazione al semestre in concomitanza con il quale risultava che il condannato avesse posto in essere la condotta costituente infrazione disciplinare (presenza, nel corso di un video-colloquio con i familiari, di persone non autorizzate) di sicura gravità come implicitamente ricavabile dall'entità della sanzione irrogata (sette giorni di esclusione dalle attività sportive e ricreative); rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale condotta, ritenuta sicuro indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione limitatamente al semestre di pertinenza (come stigmatizzato dal Magistrato di sorveglianza che ha invece evidenziato come negli altri semestri il detenuto avesse dato adeguata prova di adesione all'opera rieducativa), il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 20