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Ordinanza — n. 32037/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded arguments regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Roberto Sammartino's appeal against the Palermo Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a fine instead of imprisonment and requested generic mitigating circumstances, but the lower court correctly applied established principles regarding recidivism and prior conduct. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were too specific and lacked the necessary legal precision required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 133 cod. pen.: The appeal must precisely state the legal and factual grounds for review; vague or overly specific complaints regarding sentencing discretion or mitigating factors are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion mitigating circumstances specificity requirement recidivism assessment adeguamento della pena esenzione dalla pena assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Roberto Sammartino ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.lgs.
Art. 133 cod. pen.
Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
256725), con la puntualizzazione che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013
pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv.
Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020
per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma» (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003
259899-01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO ROBERTO nato a PALERMO il 03/04/1972 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Roberto Sammartino ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, incidendo esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, che ha riportato a legalità, e con un unico, articolato motivo lamenta il confronto della motivazione del giudice di appello con le specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.

Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che le doglienze dedotte in appello riguardavano l'omessa sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; ricordata, quanto al primo aspetto, la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725), con la puntualizzazione che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma» (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876;

Sez. 5 n. 10941 del 26/01/2021, Orabona, Rv. 24917);rilevato che la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, laddove ha escluso la possibilità di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (p.

3) facendo espresso riferimento alla «negativa personalità del prevenuto che, proclive a delinquere e con plurime condanne per evasione, non offre una prognosi favorevole all'efficacia rieducativa di quella sanzione sostitutiva»; rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte di appello ha valorizzato in senso ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuati generiche - con motivazione anche in questo caso adeguata e logica - i numerosi precedenti penali e la condotta successiva al reato; rammentato, da ultimo, che è principio assolutamente costante quello secondo il quale, al fine della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, rimanendo disattesi gli altri elementi (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio Rv. 229768); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 20