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Ordinanza — n. 32036/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to recognize continuity of aggravated theft crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32036/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to recognize continuity of crimes was legally sound. The appellant argued that the distinct operational modes and different accomplices violated the identity of the criminal design, but the court found the acts were occasional deliberations rather than a continuous plan. Consequently, the court rejected the claim for a different reading of the criminal conduct and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuity of crimes requires a single criminal design traceable from the first offense; isolated acts with different accomplices and varying methods constitute occasional deliberations, not a continuous criminal plan.

Parole chiave

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continuity of crimes aggravated theft criminal design identity inadmissibility of appeal occasional deliberations infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAZAR DIAZ JOEL SALET (CUI 04R5XT6) nato il 21/07/1999 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di SALAZAR DIAZ JOEL SALET di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze Tribunale di Roma del 16/3/2021, def. 4/3/2021, del 9/12/2021, def il 26/7/2022 e del 6/5/2021, def, il 13/9/2022, tutte per reati di furto aggravato;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato l'identità del titolo di reato e la sostanziale omogeneità delle condotte; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerate le differenti modalità operative e che gli stessi sono stati commessi sempre con concorrenti diversi- al più, emerge che le condotte erano la conseguenza di deliberazioni occasionali, prese di volta in volta in base alle circostanze concrete (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend