Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding continuous crimes due to manifestly unfounded complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints were manifestly unfounded and sought an alternative reading not permitted in this instance. The appellant argued that the lower court failed to consider the identity of the criminal title and the substantial homogeneity of the conduct, despite the time gap between offenses. The court rejected this, citing established precedent that the criminal design must be traceable from the first offense, which was not evident given the different contexts, quantities, and modalities of the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when complaints are manifestly unfounded and attempt to solicit a reading of the law not permitted in this specific procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARA SALVATORE nato a PATERNO il 24/07/1984 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di MASSARA SALVATORE di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa GIP del Tribunale di Enna il 26/3/2019 irrevocabile il 16/5/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, commesso il 31/7/2018 a Centuripe e quelli oggetto della sentenza emessa GIP Tribunale di Catania il 1°/2/2021, irrevocabile il 23/6/2021 per il reato di cui all'art. 73, comma 2 D.P.R. 309/1990 commesso il 19/9/2020 a Paternò;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato l'identità del titolo di reato e la sostanziale omogeneità delle condotte, in ciò non assumendo dirimente rilievo il lasso di tempo trascorso tra i fatti, neanche particolarmente significativo; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerata la distanza tra i due fatti, le diverse modalità e quantità delle sostanze, nonché i diversi contesti, soggettivo e spaziale in cui questi si inseriscono- al più, emerge l'abitualità a delinquere del condannato (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); - Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm