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Ordinanza — n. 32032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of criminal continuance due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuance. The appellant argued that the crimes shared a unified criminal design based on similar conduct and geography, but the appellate court found a two-year gap and different methods of operation. The court ruled that such temporal distance and varying circumstances negate the presumption of a single prior criminal resolution.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; When crimes are committed at a significant temporal distance, the presumption of specific prior planning is rebutted, and criminal continuance must be denied absent contrary proof.

Parole chiave

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criminal continuance unified criminal design temporal distance criminal intent appellate execution inadmissible appeal modus operandi traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Abdennabi Barrim (CUI 0323ENL) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Abdennabi Barrim (CUI 0323ENL) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRIM ABDENNABI CUI 0323ENL nato il 08/08/1986 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Abdennabi Barrim (CUI 0323ENL) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato e l'identità di area geografica; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta violazioni della disciplina in materia di stupefacenti, ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (di ben due anni), la diversità del modus operandi, non mancando di porre in rilievo sia la diversità dei correi con cui le condotte sono state poste in essere, sia il diverso contesto criminale (solo in una delle due sentenze si fa riferimento a contesti associativi), a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appa lesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il