Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific facts and improper proof re-evaluation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was entirely based on factual errors rather than legal violations. The appellant argued that the first-instance judgment relied solely on the train conductor's testimony without considering his own defense regarding the crime's minor nature. The court rejected this, noting the appeal failed to provide specific facts and improperly requested a new evaluation of evidence that contradicted the original finding of concrete gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal must be specific and grounded in law; general complaints about factual reconstruction or requests for a different assessment of evidence without new specific facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMOYON JOHN EFE nato il 12/12/1982 avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che John Efe Emoyon ha proposto ricorso per cassazione (così qualificato l'appello originariamente proposto) avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Udine ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. e, nell'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., lamentando che la ricostruzione del fatto sia stata fondata sulla sola parola del capotreno, senza alcuna considerazione di quanto riferito dall'imputato nel corso del giudizio e, conseguentemente, ciò avrebbe impedito al Giudice di formulare un giudizio complessivo sulla particolare tenuità del fatto alla luce di tutti gli indici di valutazione desumibili dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è interamente versato in fatto oltre che aspecifico e richiede una, non consentita, diversa valutazione delle prove, dalla quale il ricorrente fa unicamente discendere la qualificazione in termini di particolare tenuità del fatto, invece descritto nella sentenza in termini di «concreta gravità», ancorata da parte del Tribunale- con motivazione non manifestamente illogica - alla pervicacia della condotta posta in essere, avendo l'imputato negato più volte di declinare le proprie generalità pur a fronte di reiterate richieste da parte del capotreno ed essendosi risolto a mostrare il proprio documento solo a seguito dell'intervento al personale della Polizia ferroviaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres