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Ordinanza — n. 32029/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on arson attempt, ruling active withdrawal requires preventing the event.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Paolo Carotenuto inadmissible, confirming his conviction for arson. The appellant argued for a reduction in sentence based on active withdrawal, but the court found his actions insufficient to prevent the fire. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, fourth comma, cod. pen.; In crimes of damage with free form, desistance occurs only in the phase of incomplete attempt; once causal acts are performed, only active withdrawal may apply if the subject actively prevents the event.

Parole chiave

Generato dall'IA
arson attempt active withdrawal desistance incomplete attempt causal mechanism criminal appeal passive withdrawal trasmissione spontanea di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56, fourth comma, cod. pen.
e, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 56, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SEz. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio
recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (da ultimo, tra molte, SEz. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO PAOLO nato a TARANTO il 23/03/1971 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Paolo Carotenuto ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 423 cod. pen. e, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 56, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della diminuente del cd. recesso attivo; ritenuto che il ricorso riproduce pedissequamente la medesima censura dedotta con l'appello, adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che ha, difatti, evidenziato come la condotta dell'imputato - che, dopo avere appiccato il fuoco al letto dell'abitazione coniugale, si era allontanato, limitandosi ad avvertire la donna di detto gesto - non potesse in alcun modo integrare la condotta attiva richiesta per il recesso, come risulta evidente dalla circostanza che l'uomo si era ben guardato dal cooperare con la stessa, nel frattempo sopraggiunta, per il suo spegnimento; ritenuto che tale motivazione si profila rispettosa del consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui «Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento» (da ultimo, tra molte, SEz. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore I