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Ordinanza — n. 32028/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; execution judge correctly rejected continuity claim due to distinct criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuity claim. The appellant argued that separate crimes shared a single criminal design based on similar conduct and timing, but the execution judge found the modus operandi and territorial scope too distinct to prove a unified intent. The court affirmed that the lower judge correctly applied legal standards regarding criminal planning and the impact of intervening events like pre-trial detention.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of a single underlying criminal resolution, which is absent when the modus operandi, timing, or intervening circumstances indicate distinct independent decisions.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal design execution phase criminal intent distinct modus operandi pre-trial detention inadmissible appeal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Jody Garbin ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Jody Garbin ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez.1, n. 44988 del 17/09/2018, M.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN JODY nato a VENEZIA il 12/10/1987 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Jody Garbin ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte, la contiguità temporale e la medesimezza dei luoghi di commissione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta reati contro il patrimonio, ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la diversità del modus operandi, ritenuto più contenuta nelle modalità e anche quanto all'ambito territoriale di commissione, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; rilevato altresì che il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'avvenuta sottoposizione a misura cautelare nel tempo intercorrente tra i fatti per cui è condanna, così ponendosi nell'alveo dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'identità del disegno criminoso viene meno quando tra l'uno e l'altro fatto-reato intervengano circostanze - quali il processo, la custodia cautelare, la sentenza di condanna - tali da modificare l'originario progetto, «non potendo concepirsi un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez.1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere