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Ordinanza — n. 32027/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole board order for extended detention regime due to inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Rome Supervision Tribunal's order inadmissible. The appellant argued the lower court failed to rigorously assess specific facts like his acquittal in the Borriello case and his isolated behavior. The court rejected this, noting that appeals against extended detention regimes are limited to legal violations and that the lower court's reasoning was adequate and coherent regarding public safety risks.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Appeals against Supervision Tribunal orders on extended detention regimes are admissible only for legal violations, not for requesting a different factual evaluation of evidence.

Parole chiave

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extended detention regime Supervision Tribunal appeal legal violation requirement factual assessment limitation public safety risk clan membership evidence procedural inadmissibility membro della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARO SEBASTIANO nato a CASAL DI PRINCIPE il 10/08/1969 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da PANARO SEBASTIANO avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe un rigoroso ed effettivo accertamento degli elementi emersi (come l'assoluzione dall'omicidio Borriello e le il comportamento processuale del ricorrente definito come "episodio isolato") e si baserebbe pertanto su di una valutazione superficiale fondata su asserzioni apodittiche ovvero su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile;

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla posizione rivestita dal ricorrente nel clan Schiavone e ai rapporti di parentela con Francesco Schiavone di cui è il nipote, a episodi specifici come alla missiva inviata a un familiare e ritenuta contenere dei messaggi- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.