Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary prison package limits under Art. 20 DAP 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a prison official's discretionary decision regarding package weight limits. The appellant argued for the application of Article 20 of the DAP circular, but the court held that such administrative determinations do not infringe on the detainee's subjective rights. Consequently, the appeal was rejected as it targeted internal organizational measures rather than substantive rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 della circolare DAP del 2 ottobre 2017; decisions regarding package weight limits for restricted prisoners are discretionary administrative acts that do not infringe subjective rights and thus cannot be challenged via cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO FRANCESCO nato a PALERMO il 16/05/1984 avverso il decreto del 24/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Francesco Guttadauro ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Novara disattendeva la richiesta di disapplicare l'art. 20 della circolare DAP del 2 ottobre 2017 che prevede limitazioni per i detenuti ristretti in regime di 41-bis Ord. pen. di ricevere pacchi con particolare riguardo ai limiti di peso degli stessi; ritenuto il motivo non consentito, perché proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato a seguito di reclamo generico, riguardante determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle loro modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze organizzative e di ordine e disciplina interne (in termini, Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549;
Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398); rilevato che nel provvedimento sono state richiamate le ragioni, di sicurezza, poste a fondamento del provvedimento e che tale discrezionale apprezzamento, influenzato da evidenti ragioni trattamentali, è stato compiuto nella specie con argomenti dei quali il provvedimento impugnato dà ragionevole conto; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr