Italian court dismisses prisoner's appeal regarding metal pliers restriction as discretionary administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a prison official's order restricting metal pliers to plastic alternatives. The prisoner argued this violated his subjective rights, but the court found the measure concerned only the exercise of rights under administrative discretion based on security needs. Consequently, the appeal was rejected, and the prisoner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: Appeals against prison administration determinations regarding the exercise of rights, which do not affect subjective rights themselves but rely on organizational and security discretion, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO FRANCESCO nato a PALERMO il 16/05/1984 avverso il decreto del 24/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Francesco Guttadauro ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Novara disattendeva il reclamo avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di ritirare le pinzette metalliche e di autorizzare esclusivamente l'acquisto di pinzette in plastica e deduce che detto provvedimento sarebbe lesivo di un diritto soggettivo, sicché il magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto provvedere de plano; ritenuto il motivo non consentito, perché proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato a seguito di reclamo generico, riguardante determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle loro modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze organizzative e di ordine e disciplina interne (in termini, Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549;
Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398); rilevato che nel provvedimento sono state richiamate le ragioni, di sicurezza, poste a fondamento del provvedimento e che tale discrezionale apprezzamento, influenzato da evidenti ragioni trattamentali, è stato compiuto nella specie con argomenti dei quali il provvedimento impugnato dà ragionevole conto; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023