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Ordinanza — n. 32021/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to changed detention status and pending compliance issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying supervision order had lost its relevance following the applicant's transfer from a restricted regime. The applicant argued that the prison director's discretion to limit food exchanges violated specific articles of the Prison Act, but the Court noted the applicant was no longer subject to the restrictive measures at Novara. Consequently, the appeal lacked concrete interest for a decision, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, commi 5 e 7, O.P.; Art. 236 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks interest in decision due to the loss of relevance of the contested supervision order or the remittal of the compliance issue to the competent authority.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest in decision supervision order relevance prison food exchange restricted regime transfer consegna di carcerati allontanamento malgrado rischio di persecuzione decisioni di riassegnazione o trasferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, commi 5 e 7, O.P.
Art. 236 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- nata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- nata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA11 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha respinto il reclamo proposto da Alessio Attanasio - ristretto in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41 bis O.P. - avverso la mancata ottemperanza ai provvedimenti del MdS di Novara n. 2224/2015 e del MdS di Sassari del 24/4/2018, che avevano concesso al detenuto la possibilità di scambio di generi alimentari all'interno dello stesso gruppo di socialità. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 35 bis, commi 5 e 7, O.P. e 236 cod. proc. pen.

Si duole il ricorrente che il Magistrato di sorveglianza abbia invocato la discrezionalità lasciata alla direzione carceraria onde limitare la possibilità di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, laddove vi sia la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini. Osserva questa Corte che il ricorso è privo di interesse alla decisione, in quanto tende ad ottenere un risultato in termini astratti e privi di effetti favorevoli per il ricorrente. Invero, Attanasio non è più ristretto presso la Casa Circondariale di Novara, sicché perde di attualità il provvedimento reiettivo emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara.

Quanto all'ottemperanza al provvedimento autorizzativo del Magistrato di sorveglianza di Sassari, la questione è stata rimessa alla sede competente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determi- nata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente