Ordinanza — n. 32015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/07/1986 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 28/1/2019 nei confronti di PUGLISI GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per mancanza di elemento psicologico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/07/1986 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Catania il 28/1/2019 nei confronti di PUGLISI GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per mancanza di elemento psicologico;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, evidenziando che l'imputato avrebbe comunque potuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Misterbianco e dando conto della coscienza e volontà 'dello stesso di commettere il reato, ha fornito adeguata e coerente risposta alle critiche sollevate con i motivi di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, commesso allontanandosi senza neanche avvisare l'autorità di P.S. proposta alc controllo circa la necessitò di uscire dal comune;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.