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Ordinanza — n. 32008/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32008/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IABONI CHRISTIAN nato a FROSINONE il 14/12/1990 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cassino che aveva condannato Christian Iaboni per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 32 con matricola n. 5326, provento di furto in danno di Alfredo Tagliaferri. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione "in ordine all'impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato". Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze prive di ogni aggancio al contenuto dell'impugnata sentenza, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle censure.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32008/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 32 con matricola n. 5326, provento di furto in danno di Alfredo Tagliaferri. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione "in ordine all'impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato". Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze prive di ogni aggancio al contenuto dell'impugnata sentenza, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle censure.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abbandono del procedimento penale contrabbando di guerra procedura di rivendicazione nel pignoramento inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IABONI CHRISTIAN nato a FROSINONE il 14/12/1990 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cassino che aveva condannato Christian Iaboni per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 32 con matricola n. 5326, provento di furto in danno di Alfredo Tagliaferri. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione "in ordine all'impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato". Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze prive di ogni aggancio al contenuto dell'impugnata sentenza, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle censure.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente