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Ordinanza — n. 32002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' GIOVANNI nato a NOTO il 08/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;RITENUTO IN FATTO E Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Giovanni Marcì per il tentato omicidio dell'assistente di Polizia Penitenziaria Roberto Masone ed altri reati, commessi a Palermo il 26/2/2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle doglianze avanzate nel gravame in ordine alla necessità di riqualificare il tentato omicidio nel reato di lesioni volontarie. Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, anche sul punto censurato al quale è stato dedicato ampio spazio motivazionale laddove si è analizzata la consulenza medico-legale della prof. Antonina Argo ricavandone l'impossibilità di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della vicenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle doglianze avanzate nel gravame in ordine alla necessità di riqualificare il tentato omicidio nel reato di lesioni volontarie. Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, anche sul punto censurato al quale è stato dedicato ampio spazio motivazionale laddove si è analizzata la consulenza medico-legale della prof. Antonina Argo ricavandone l'impossibilità di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della vicenda.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio passionale tentata lesione personale semplice omicidio su richiesta della vittima colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCI' GIOVANNI nato a NOTO il 08/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Giovanni Marcì per il tentato omicidio dell'assistente di Polizia Penitenziaria Roberto Masone ed altri reati, commessi a Palermo il 26/2/2015. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle doglianze avanzate nel gravame in ordine alla necessità di riqualificare il tentato omicidio nel reato di lesioni volontarie. Il ricorso è inammissibile per genericità, avendo avanzato doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, anche sul punto censurato al quale è stato dedicato ampio spazio motivazionale laddove si è analizzata la consulenza medico-legale della prof. Antonina Argo ricavandone l'impossibilità di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della vicenda.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente