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Ordinanza — n. 32001/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32001/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO VITO nato a POLIGNANO A MARE il 12/03/1970 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; e CONSIDERATO IN DNRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Vito Cassano per il reato di cui all'art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975, commesso in Polignano a Mare il 24/3/2021; con recidiva reiterata e specifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su dogl anze irrilevanti e generiche: la dizione di "pendenza" che figura a proposito dei precedenti penali è da intendere nel senso di sussistenza delle condizioni per la contestata recidiva, come peraltro emerge dal certificato penale allegato dal ricorrente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32001/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975, commesso in Polignano a Mare il 24/3/2021; con recidiva reiterata e specifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su dogl anze irrilevanti e generiche: la dizione di "pendenza" che figura a proposito dei precedenti penali è da intendere nel senso di sussistenza delle condizioni per la contestata recidiva, come peraltro emerge dal certificato penale allegato dal ricorrente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi revisione della sentenza penale criminalità persistente sanzioni penali reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO VITO nato a POLIGNANO A MARE il 12/03/1970 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DNRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che aveva condannato Vito Cassano per il reato di cui all'art. 23, commi 3 e 4, L. n. 110 del 1975, commesso in Polignano a Mare il 24/3/2021; con recidiva reiterata e specifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su dogl anze irrilevanti e generiche: la dizione di "pendenza" che figura a proposito dei precedenti penali è da intendere nel senso di sussistenza delle condizioni per la contestata recidiva, come peraltro emerge dal certificato penale allegato dal ricorrente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente