Ordinanza — n. 32000/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIL ANGELO (CUI: 05FUJO0) nato a PISA il 06/06/1998 avverso la sentenza del 09/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; o Con la sentenza in epigrafe, la Giudice di Pace di Livorno ha condannato Angelo Alil alla pena di C 20.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 14, commi 5 ter e 5 quater, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Livorno 11 16/11/2021, con permanenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto il mancato adempimento agli ordini di espulsione del Prefetto di Pisa e del Prefetto di La Spezia sarebbe stato determinato dalla obiettiva impossibilità di adempiervi a causa delle restrizioni alla libertà di movimento determinate dalla pandemia da Covid-19.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32000/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14, commi 5 ter e 5 quater, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Livorno 11 16/11/2021, con permanenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto il mancato adempimento agli ordini di espulsione del Prefetto di Pisa e del Prefetto di La Spezia sarebbe stato determinato dalla obiettiva impossibilità di adempiervi a causa delle restrizioni alla libertà di movimento determinate dalla pandemia da Covid-19.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIL ANGELO (CUI: 05FUJO0) nato a PISA il 06/06/1998 avverso la sentenza del 09/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Giudice di Pace di Livorno ha condannato Angelo Alil alla pena di C 20.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 14, commi 5 ter e 5 quater, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Livorno 11 16/11/2021, con permanenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto il mancato adempimento agli ordini di espulsione del Prefetto di Pisa e del Prefetto di La Spezia sarebbe stato determinato dalla obiettiva impossibilità di adempiervi a causa delle restrizioni alla libertà di movimento determinate dalla pandemia da Covid-19.
Con ulteriore motivo si censura l'eccessività della pena anche per effetto della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Le doglianze si presentano manifestamente infondate, in quanto preten- dono di ritenere scriminata la condotta di duplice inosservanza agli ordini di espulsione da circostanze non più attuali al momento di accertamento del reato. È inammissibile anche la doglianza riguardante le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., espressamente negate dal decidente, essendo stata sorretta tale determinazione da congrua motivazione.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso