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Ordinanza — n. 31999/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments and discretion limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Schiavone inadmissible and manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for a different legal interpretation. The court rejected this, noting that the lower court properly exercised its discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, considering the gravity of the crime and the defendant's serious prior record.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if manifestly unfounded, as the trial court's exercise of discretion regarding sentencing must be respected absent clear legal error.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion manifestly unfounded appeal prior criminal record proportionality principle inadmissible appeal penal code articles attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016
266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO (CUI 01C05X0) nato a CASAL DI PRINCIPE il 06/01/1953 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Napoli in riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 4-5/4/2007 ha condannato SCHIAVONE FRANCESCO nato il 6/1/2953 alla pena dell'ergastolo per il reato di cui agli artt, 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen. e ha dichiarato prescritto il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/774, 3 L. 110/1975 e 7 D.L. 152/1991;

Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 2 maggio 2023 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. attribuito al giudice di merito nella determinazione della pena, delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ciò, pure considerate le ammissioni dell'imputato, con il riferimento alla gravità del fatto e dei gravissimi precedenti penali anche successivi ai fatti (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend