Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31998/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31998/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZIERI ALESSANDRO nato a BARLETTA il 07/02/1977 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato Alessandro Pellizzieri per il reato di violazione della misura di prevenzione, essendo stato sorpreso fuori dall'abitazione in tempo di notte. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito e di stampo rivalutativo, mentre le ragioni del giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di mera equivalenza sono state diffusamente illustrate dalla Corte territoriale con congrua e corretta motivazione, anche specificando il carattere reiterato ed infraquinquennale della recidiva da cui è gravato Pellizzieri.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31998/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione riscossione di pene pecuniarie allegazioni di persecuzione contraddittorie motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZIERI ALESSANDRO nato a BARLETTA il 07/02/1977 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato Alessandro Pellizzieri per il reato di violazione della misura di prevenzione, essendo stato sorpreso fuori dall'abitazione in tempo di notte. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva qualificata. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito e di stampo rivalutativo, mentre le ragioni del giudizio di bilanciamento tra le circostanze in termini di mera equivalenza sono state diffusamente illustrate dalla Corte territoriale con congrua e corretta motivazione, anche specificando il carattere reiterato ed infraquinquennale della recidiva da cui è gravato Pellizzieri.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigl